D.Lgs. 231 del 2001 aggiornato: guida, reati e Modello 231
Il D.Lgs. 231 del 2001 aggiornato tra nuove aree di rischio tra sicurezza, ambiente e filiera agroalimentare
L’evoluzione del quadro normativo relativo alla responsabilità amministrativa degli enti non accenna a rallentare. I recenti interventi legislativi hanno infatti ampliato in modo significativo il catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, introducendo nuove aree di rischio e rafforzando presidi già esistenti.
Le novità riguardano in particolare tre ambiti chiave: sicurezza pubblica, reati ambientali e tutela della filiera agroalimentare. Un contesto che richiede alle organizzazioni un approccio sempre più dinamico e strutturato alla compliance.
Chi ha l’obbligo di adottare il d.Lgs. 231 del 2001 aggiornato?
Le nuove disposizioni non riguardano solo settori altamente regolamentati, ma estendono il loro impatto a una platea molto ampia di organizzazioni.
In particolare, sono coinvolte:
- Imprese industriali e manifatturiere, esposte ai rischi legati alla gestione ambientale (emissioni, rifiuti, autorizzazioni);
- Aziende della filiera agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione, ora maggiormente esposte ai reati contro l’industria e il commercio e ai fenomeni di agropirateria;
- Operatori logistici e distributivi, coinvolti nella tracciabilità dei prodotti e nella gestione della supply chain;
- Organizzazioni che gestiscono infrastrutture o servizi rilevanti per la sicurezza pubblica, interessate dall’ampliamento dei reati presupposto in tale ambito;
- Più in generale, tutti gli enti dotati di un Modello 231, indipendentemente dal settore, che devono verificare la copertura delle nuove fattispecie di rischio.
In sostanza, le recenti modifiche rafforzano un principio ormai consolidato: la responsabilità 231 non è più confinata a specifici comparti, ma rappresenta un tema trasversale per l’intero sistema imprenditoriale.
Perché è importante conoscere le novità del d.Lgs. 231 del 2001 aggiornato?
L’aggiornamento normativo introduce elementi di discontinuità che rendono necessaria una riflessione strutturata da parte delle organizzazioni.
Tra i principali aspetti di rilievo:
1. Ampliamento del catalogo dei reati presupposto
Le nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ambiente e tutela degli interessi economici nazionali ed europei hanno progressivamente esteso il catalogo delle fattispecie rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente, rendendo necessaria una revisione delle attività sensibili e dei relativi presidi di controllo.
Il D.Lgs. 231/2001 comprende oggi un catalogo particolarmente articolato di reati presupposto, tra cui:
- Art. 24 — Indebita percezione e malversazione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente;
- Art. 24-bis — Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 24-ter — Delitti di criminalità organizzata;
- Art. 25 — Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
- Art. 25-bis — Falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento;
- Art. 25-bis.1 — Delitti contro l’industria e il commercio;
- Art. 25-ter — Reati societari, tra cui false comunicazioni sociali e corruzione tra privati;
- Art. 25-quater — Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
- Art. 25-quater.1 — Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Art. 25-quinquies — Delitti contro la personalità individuale;
- Art. 25-sexies — Abusi di mercato;
- Art. 25-septies — Omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Art. 25-octies — Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- Art. 25-octies.1 — Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- Art. 25-octies.2 — Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell’Unione europea;
- Art. 25-novies — Delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
- Art. 25-decies — Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
- Art. 25-undecies — Reati ambientali;
- Art. 25-duodecies — Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e alcune fattispecie relative all’immigrazione clandestina;
- Art. 25-terdecies — Razzismo e xenofobia;
- Art. 25-quaterdecies — Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati mediante apparecchi vietati;
- Art. 25-quinquiesdecies — Reati tributari;
- Art. 25-sexiesdecies — Contrabbando;
- Art. 25-septiesdecies — Delitti contro il patrimonio culturale;
- Art. 25-duodevicies — Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- Art. 25-undevicies – Disposizioni in materia di Delitti contro gli animali;
- Art. 26 – Delitti tentati.
A queste categorie si aggiungono i reati transnazionali disciplinati dall’art. 10 della Legge 146/2006, quando ricorrono le specifiche condizioni previste dalla normativa. E la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, Legge n. 9/2013).
La continua evoluzione del catalogo incide direttamente sulla struttura dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, imponendo alle imprese una revisione sistematica delle attività sensibili, ossia di tutti quei processi aziendali nei quali potrebbe configurarsi la commissione di un illecito rilevante.
Questa revisione non può limitarsi a un aggiornamento formale, ma richiede un’analisi sostanziale dei processi operativi, delle responsabilità organizzative e delle interazioni con soggetti terzi.
Diventa poi necessario rafforzare e, in molti casi, riprogettare i presidi di controllo, affinché siano effettivamente idonei a prevenire le nuove tipologie di rischio.
In questo contesto, la revisione del Modello 231 si configura come un’attività strategica, volta non solo a garantire l’allineamento normativo, ma anche a consolidare l’efficacia complessiva del sistema di controllo interno e la capacità dell’organizzazione di prevenire e gestire i rischi emergenti.
2. Rafforzamento dei reati ambientali
L’intervento sull’art. 25-undecies ha ampliato l’ambito applicativo includendo ulteriori condotte, anche legate al commercio di prodotti e sostanze potenzialmente dannose per l’ambiente, con un conseguente inasprimento delle sanzioni nei casi più gravi.
Questo significa che il rischio ambientale 231 non è più confinato alle funzioni tecniche o agli stabilimenti produttivi, ma può emergere anche in ambiti come gli acquisti (es. selezione materie prime), la logistica e i trasporti e la commercializzazione e distribuzione. Ne deriva un allargamento trasversale del rischio, che richiede il coinvolgimento di più funzioni aziendali.
3. Centralità della filiera e della tracciabilità
Le modifiche in materia di delitti contro l’industria e il commercio rafforzano la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, estendendo le responsabilità a diverse fasi della filiera commerciale e logistica.
In questo scenario, assumono un ruolo sempre più critico:
- La tracciabilità dei processi, ovvero la capacità dell’organizzazione di ricostruire in modo puntuale tutte le attività svolte (chi ha fatto cosa, quando, con quali strumenti e autorizzazioni, sulla base di quali dati o input). In assenza di tracciabilità, anche processi formalmente corretti rischiano di essere indimostrabili, compromettendo la difesa dell’ente;
- La gestione delle autorizzazioni, ovvero la capacità di garantire che tutte le attività soggette a vincoli normativi siano svolte nel rispetto delle autorizzazioni richieste (ambientali, sanitarie, doganali…). È necessario dimostrare il rispetto sostanziale delle condizioni (es. limiti emissivi, modalità operative…);
- Il controllo delle emissioni e dei rifiuti, ovvero la gestione operativa e il monitoraggio di tutte le variabili ambientali rilevanti (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione, trasporto e smaltimento dei rifiuti…). Le recenti modifiche hanno ampliato le fattispecie di reato ambientale e aumentato l’attenzione su condotte anche indirette (es. dei propri gestori dei rifiuti), di conseguenza, anche errori operativi o carenze di controllo possono generare responsabilità per l’ente;
- Il monitoraggio dei fornitori e della supply chain, come sottolineato, la crescente attenzione alla filiera (soprattutto agroalimentare) rende essenziale controllare non solo l’organizzazione interna, ma anche i soggetti terzi. Non basta selezionare fornitori affidabili: è necessario monitorarli nel tempo e documentare l’attività di controllo.
4. Maggiore esposizione sanzionatoria
L’ampliamento delle fattispecie e l’inasprimento delle sanzioni rendono più elevato il rischio economico e reputazionale per le imprese non adeguatamente presidiate.
Tale esposizione si manifesta su più livelli: impatti economici diretti, rischio di sanzioni interdittive, impatti reputazionali e di mercato, effetto estensivo su tutta la filiera.
Questi quattro presidi hanno un elemento comune: trasformano la compliance da documentale a sostanziale.
Non basta quindi più avere un Modello 231 formalmente corretto, è invece necessario dimostrare che i processi aziendali sono effettivamente controllati, tracciati e coerenti con la normativa.
Cosa deve fare un’organizzazione per garantire una compliance 231 efficace?
Alla luce di queste novità, le organizzazioni sono chiamate ad adottare un approccio proattivo e strutturato alla compliance 231; non può più essere considerata un adempimento formale, ma deve evolvere in un sistema di gestione del rischio integrato e sostanziale.
Le principali azioni da intraprendere includono:
1. Aggiornamento della mappatura dei rischi
È necessario verificare se le nuove fattispecie di reato (sicurezza, ambiente, filiera agroalimentare) siano rilevanti per il proprio contesto operativo, aggiornando di conseguenza la valutazione del rischio.
2. Revisione del Modello 231
Il Modello deve essere adeguato per includere:
- Nuove attività sensibili: ossia i processi aziendali nei quali può concretamente realizzarsi una condotta rilevante ai fini 231;
- Protocolli di controllo aggiornati: un protocollo efficace dovrebbe prevedere: chiari criteri decisionali (chi fa cosa e con quali limiti), livelli di autorizzazione e approvazione, controlli preventivi e successivi e tracciabilità delle operazioni;
- Presidi specifici per la gestione della supply chain e degli aspetti ambientali: le novità normative evidenziano la necessità di introdurre presidi mirati su ambiti che oggi rappresentano aree ad alta esposizione al rischio.
3. Rafforzamento dei controlli interni
Occorre intervenire sui processi chiave, con particolare attenzione a:
- Autorizzazioni e compliance ambientale: obiettivo sarà garantire non solo la presenza delle autorizzazioni, ma anche una gestione attiva e continuativa della compliance ambientale;
- Gestione rifiuti ed emissioni: implica una definizione di procedure dettagliate per ogni fase (produzione, stoccaggio, trasporto, smaltimento), controlli di primo livello sulle attività operative, verifiche di secondo livello (audit interni o controlli indipendenti) e tracciabilità completa della documentazione (formulari, registri, analisi);
- Qualifica e monitoraggio dei fornitori: che si applicherà con l’introduzione di processi strutturati di due diligence fornitori, la valutazione preventiva dei requisiti (tecnici, ambientali, compliance), l’inserimento di clausole contrattuali specifiche (231, ambiente, etica) e il monitoraggio periodico tramite KPI, audit o verifiche documentali;
- Tracciabilità dei flussi operativi e documentali: la tracciabilità rappresenta l’elemento trasversale che permette di rendere il sistema di controllo realmente efficace e difendibile.
4. Formazione e sensibilizzazione
Il personale, in particolare i soggetti apicali e le funzioni più esposte, deve essere formato sulle nuove aree di rischio e sui comportamenti corretti da adottare.
5. Approccio dinamico alla compliance
Le recenti evoluzioni confermano che il Modello 231 non può essere statico: è necessario prevedere un aggiornamento continuo della mappatura dei rischi, dei protocolli e delle attività formative.
Conclusioni
Le ultime novità normative in materia di D.Lgs. 231/2001 segnano un ulteriore passo verso un sistema di responsabilità sempre più esteso e integrato, che coinvolge in modo trasversale sicurezza, ambiente e filiera produttiva.
Per le organizzazioni, questo si traduce in un’esigenza chiara: passare da un approccio formale alla compliance a un modello realmente efficace, dinamico e integrato nei processi aziendali.
In questo contesto, attività come gap analysis normativa, aggiornamento del Modello 231 e rafforzamento dei sistemi di controllo rappresentano non solo un obbligo, ma un’opportunità per consolidare la governance e ridurre i rischi operativi e reputazionali.
Domande frequenti sul D.Lgs. 231 del 2001
1. Che cos’è il Modello 231?
Il Modello 231 è un modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall’ente per individuare le attività esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e definire regole, responsabilità, procedure e controlli finalizzati a prevenirli.
Comprende normalmente la mappatura dei rischi, protocolli operativi, flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, un sistema disciplinare e attività di formazione e monitoraggio. Non è quindi un semplice documento formale, ma un insieme coordinato di misure che deve essere costruito sulla specifica realtà aziendale ed effettivamente attuato.
2. Il Modello 231 è obbligatorio?
Non esiste un obbligo generale di adottare il Modello previsto dal D.Lgs. 231/2001. Tuttavia, disposizioni settoriali o regolamentari possono richiederne l’adozione o attribuirgli particolare rilevanza in specifici ambiti.
Il Modello, infatti, è necessario per poter beneficiare dell’esimente prevista dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001. Può inoltre rappresentare un requisito o un elemento qualificante in specifiche gare, accreditamenti, rapporti con grandi committenti e sistemi di qualificazione dei fornitori.
3. Chi risponde in caso di reato: la persona fisica o l’ente?
Possono rispondere entrambi, secondo titoli distinti. La persona fisica risponde penalmente del reato commesso; l’ente può rispondere autonomamente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, quando ricorrono i presupposti previsti dal decreto, tra cui la commissione di un reato presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
4. Chi nomina l’Organismo di Vigilanza?
L’OdV è normalmente nominato dall’organo amministrativo, come il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Unico.
Deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e possedere requisiti adeguati di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione, tenuto conto delle dimensioni e della complessità dell’ente, salvo diversa previsione statutaria.
5. Il Modello 231 protegge sempre l’ente?
No. La semplice adozione del Modello non garantisce automaticamente l’esclusione della responsabilità.
Per avere efficacia esimente deve essere adeguato ai rischi dell’organizzazione, efficacemente adottato e attuato prima della commissione del reato, concretamente attuato, periodicamente verificato e sottoposto a una vigilanza effettiva. Un Modello standardizzato, non aggiornato o applicato solo formalmente può essere giudicato inidoneo.
6. Ogni quanto va aggiornato il Modello 231?
La legge non stabilisce una scadenza fissa, ma richiede verifiche periodiche e l’aggiornamento del Modello quando emergono violazioni significative o intervengono cambiamenti rilevanti nell’organizzazione, nelle attività o nel quadro normativo.
In assenza di una periodicità imposta dalla legge, è prassi prevedere verifiche periodiche, spesso annuali, e una verifica tempestiva in occasione di riorganizzazioni, operazioni straordinarie, nuovi reati presupposto, incidenti, ispezioni o procedimenti.
7. Quali sono le sanzioni più temute per l’ente?
Le sanzioni previste dal D.Lgs. 231 comprendono sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, la confisca e, nei casi previsti, la pubblicazione della sentenza.
Tra queste, le sanzioni interdittive sono spesso considerate le più gravose: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, interdizione dall’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni. Quando applicabili, possono compromettere la continuità operativa, i rapporti commerciali e la reputazione dell’organizzazione.