EUDR Regolamento: aggiornamento 2026 e novità per le imprese

Prospettive 2026 per il regolamento deforestazione: rinvii, ambiti di applicazione e integrazione con le strategie ESG

Che cos’è il Regolamento EUDR

Il Regolamento (UE) 2023/1115 – noto anche come EUDR – EU Deforestation Regulation – entrato in vigore il 29 giugno 2023, è uno strumento normativo con cui l’Unione Europea intende dare una risposta concreta al problema della deforestazione globale. L’obiettivo principale è quello di impedire che prodotti legati alla distruzione delle foreste finiscano sul mercato europeo, proteggendo così l’ambiente, la biodiversità e i diritti delle popolazioni indigene.

EUDR regolamento: riguarda sette materie prime fondamentali e i prodotti derivati da esse: bovini (5%), cacao (7,5%), caffè (7%), olio di palma (34%), gomma (3,4%), soia (32,8%) e legno (8,6%).*

Per poter essere venduti o esportati nell’UE, questi prodotti devono rispettare criteri molto rigidi, riassunti in tre condizioni principali:

  1. La cosiddetta “deforestazione zero”: i prodotti devono provenire da terreni che non sono stati né deforestati né degradati dopo il 31 dicembre 2020.
  2. In secondo luogo, devono essere stati ottenuti legalmente, cioè nel rispetto delle leggi ambientali, sociali e fondate sulla proprietà del paese di produzione.
  3. Infine, chi introduce questi prodotti sul mercato deve presentare una dichiarazione di due diligence, cioè un documento ufficiale che dimostri di aver analizzato i rischi e che questi siano nulli o trascurabili, da caricare in uno specifico portale.

Sono soggetti all’EUDR quindi coloro che immettono in EU queste materie prime, oppure le trasformano o commercializzano prodotti che le contengono.

* Dati statistici che descrivono il contributo stimato di ciascuna materia prima alla deforestazione globale legata al consumo dell’Unione Europea.

 

EUDR regolamento: cosa chiedere ai fornitori

Per assicurare tali condizioni, le imprese coinvolte dovranno raccogliere dati dettagliati, geolocalizzando le aree da cui proviene la materia prima, valutando eventuali rischi legati alla deforestazione e mettendo in atto misure per eliminarli, prima di presentare la due diligence.

Con il regolamento deforestazione è stato inoltre introdotto un sistema di classificazione dei Paesi (o delle singole regioni), che li suddivide in categorie di alto, standard, basso o nullo rischio, in base alla probabilità che le merci esportate verso l’UE derivino da deforestazione o degrado forestale causati dalla produzione di soia, carne bovina, palma, caffè, cacao, gomma e legno.

Ad esempio, i Paesi a basso rischio sono tutti e 27 gli Stati membri UE, Stati Uniti, Cina, Turchia, Svizzera, India, Giappone, Australia e molti altri e quelli a rischio elevato sono la Bielorussia, la Federazione russa, il Myanmar e la Repubblica popolare democratica di Corea.

Questo aiuta le imprese a calibrare i controlli in base al rischio associato alla provenienza dei prodotti.

 

Regolamento EUDR: quando entra in vigore

Con l’approvazione del Parlamento Europeo avvenuta il 26 novembre 2025, le disposizioni saranno applicabili in maniera differenziata.

L’EUDR entrerà in vigore il 30 dicembre 2027 per le micro e piccole imprese. I grandi operatori (a monte e a valle) e commercianti dovranno applicare gli obblighi previsti a partire dal 30 dicembre 2026.

 

Chi è soggetto all’EUDR?

La modifica all’EUDR, avvenuta a novembre 2025, prevede un aggiornamento dei nominativi dei soggetti coinvolti:

  • Operatori (a monte): persone fisiche o giuridiche che immettono per la prima volta una materia prima o un prodotto coperto dal regolamento sul mercato dell’Unione oppure lo esportano dall’UE (es. un importatore di caffè verde dal Brasile in UE o un’azienda che esporta legno dall’Italia verso Paesi extra UE). Saranno loro a dover svolgere la due diligence completa, presentandola nel sistema informativo EUDR (EU Information System).
  • Operatori (a valle): imprese che non immettono i prodotti per la prima volta, ma li trasformano, assemblano o distribuiscono ulteriormente sul mercato dell’UE (es. un produttore di mobili che acquista legno già importato da un fornitore UE). Non dovranno più presentare una propria dichiarazione di due diligence (purché il prodotto sia già coperto dalla dichiarazione di un altro operatore a monte); dovranno comunque garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati su richiesta delle autorità.
  • Commercianti: persone fisiche o giuridiche che mettono a disposizione sul mercato dell’UE prodotti già immessi sul mercato da un altro operatore (es. un grossista europeo che acquista cacao da un importatore e lo rivende a un’industria alimentare). Loro dovranno conservare e fornire informazioni sulla catena di fornitura e sull’origine del prodotto.

Secondo i parlamentari europei, l’obbligo di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza dovrebbe gravare sulle imprese che immettono per prime i prodotti nel mercato europeo (a monte), non su operatori (a valle) o commercianti che intervengono nelle fasi successive, che riceveranno solo il numero di riferimento della dichiarazione originale.

Le modifiche riducono, inoltre, gli oneri per micro e piccoli operatori iniziali, che dovranno presentare soltanto una dichiarazione semplificata e una sola volta. I parlamentari propongono anche di escludere dall’ambito del regolamento libri e giornali stampati, opere grafiche e altri prodotti tipografici, nonché manoscritti, dattiloscritti e planimetrie su carta.
È stata poi richiesta una revisione della normativa entro il 30 aprile 2026, per verificarne l’impatto e gli eventuali oneri amministrativi.

 

EUDR regolamento: quale impatto sulle imprese italiane?

Le novità previste dal regolamento deforestazione potranno avere impatti significativi sul tessuto imprenditoriale italiano, fortemente connotato dai settori agro-alimentare, legno-arredo, pelle-concia, carta-imballaggio, tessile (legate a cuoio/derivati), import/export di materie prime agricole.

Attivare sistemi di tracciabilità, geolocalizzazione e audit dei fornitori esteri comporterà infatti investimenti in IT, formazione, gestione documentale, eventuali cambiamenti di filiera.

Esiste inoltre il rischio di interruzione nella catena di approvvigionamento: se un fornitore in un Paese terzo non può garantire tracciabilità o conformità, l’impresa italiana collegata può perdere accesso al mercato UE, o restare bloccata, fintanto che non ristabilirà una supply chain sostenibile.

 

Quali misure operative adottare?

Per prepararsi al meglio, le imprese italiane possono considerare alcune azioni concrete:

  1. Mappatura della filiera: identificare le materie prime rilevanti (legno, soia, cacao, cuoio, olio di palma…) e verificare da quali paesi provengono, con quale catena di approvvigionamento, che livello di trasparenza vi sia.
  2. Valutazione del rischio: per ciascun fornitore e per ciascuna materia prima, stimare il rischio che la produzione sia stata legata a deforestazione o degradazione dopo 2020. Se il rischio è alto, definire misure di mitigazione o alternative.
  3. Implementazione di sistemi informativi e tracciabilità: dotarsi di strumenti (database fornitore, geolocalizzazione, audit, sistemi di dichiarazione) che permettano di raccogliere e conservare i dati richiesti dalla normativa.
  4. Formazione e governance interna: nominare responsabili interni o esterni che gestiscano la compliance EUDR, definire procedure, responsabilità, aggiornamenti.
  5. Coinvolgimento dei fornitori: lavorare con i fornitori, specialmente nei Paesi terzi, per ottenere la documentazione, garantire che comprendano i requisiti, offrire supporto se necessario.
  6. Monitoraggio delle nuove linee guida e interventi regolamentari: seguire attentamente le semplificazioni, le scadenze aggiornate, le modalità operative definite dalla Commissione UE e dalle autorità competenti in Italia.

 

Strategie ESG come pilastri di sviluppo

Se affrontare l’evoluzione delle singole leggi e direttive, come il regolamento EUDR, può risultare complesso, alcuni strumenti che ne discendono sono un valido aiuto. Strumenti come il Report di Sostenibilità sono alleati strategici che guidano l’azienda nel tracciamento delle filiere. Nella stessa direzione si muove anche la revisione 2026 della norma ISO 14001, che segna una transizione ad un sistema di gestione ambientale resiliente, sostenibile e data-driven (ne parliamo nel webinar ISO 9001 e ISO 14001: novità 2026).

Di fronte agli interrogativi posti alle imprese, la principale fonte di risposte del prossimo futuro sarà il monitoraggio dei dati, guidato da indicatori misurabili e trasparenti, le cui fondamenta appoggiano sulle strategie ESG che le aziende early adopter hanno già consolidato.

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